(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30
                         del 14 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  5  della  legge  regionale  25  luglio  1996  n.  58,  come
modificato  dall'art.  3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 43,
e' sostituito dal seguente:
   "Art.  5.  (Assegnazione  dei  contributi  e  degli  incarichi  di
progettazione).    -  1. La Giunta regionale assegna i contributi nei
sessanta giorni successivi al termine di cui all'art.  3,  stabilendo
il    termine   perentorio   per   l'affidamento   dell'incarico   di
progettazione. Il mancato  rispetto  del  termine  per  l'affidamento
dell'incarico di progettazione determina la revoca dei contributi".