(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 5 della legge regionale 25 luglio 1996 n. 58, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 43, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. (Assegnazione dei contributi e degli incarichi di progettazione). - 1. La Giunta regionale assegna i contributi nei sessanta giorni successivi al termine di cui all'art. 3, stabilendo il termine perentorio per l'affidamento dell'incarico di progettazione. Il mancato rispetto del termine per l'affidamento dell'incarico di progettazione determina la revoca dei contributi".